Il Modello di codice di condotta per gli avvocati europei

E’ alta l’attenzione del Consiglio degli Ordini Forensi d’ Europa (CCBE) per il futuro dell’avvocatura, come si evince dalle parole espresse nel recente messaggio del Presidente Jamess McGuill che evidenzia le diverse sfide e minacce da affrontare nel 2022 con la certezza che la professione legale europea saprà come superarle.

Il Presidente McGuill non perde occasione per sottolineare l’importanza del ruolo degli avvocati nel rispetto dello stato di diritto, nel lavoro sulla digitalizzazione della giustizia, nonché della necessità di una convenzione europea sulla professione di avvocato. A questo proposito vale ricordare che un Comitato di esperti è stato nominato dal Consiglio d’Europa nel novembre 2021, con l’incarico di redigere il testo della Convenzione. Si intende così superare l’empasse che aveva cristallizzato a mera affermazione di principi la Raccomandazione n. (2000)21, che si poneva l’obiettivo di promuovere la libertà di esercizio della professione forense per il rafforzamento dello stato di diritto e la consapevolezza che un giusto sistema di amministrazione della giustizia deve garantire l’indipendenza del difensore e la piena libertà e sicurezza nell’esercizio dell’attività professionale.

Tra le novità del CCBE a sostegno dell’avvocatura rileva l’adozione a metà febbraio 2022 di un Modello di Codice di Condotta per gli avvocati europei, con il focus su 6 temi essenziali: l’indipendenza degli avvocati, il segreto professionale, i conflitti di interesse i rapporti con il cliente, le parcelle e i rapporti tra avvocati.

Il Modello di codice di condotta vuole essere una fonte di ispirazione non vincolante per i Consigli Nazionali Forensi dei 31 Stati Europei membri effettivi del CCBE e per ogni società di professionisti della legalità.

Il Modello appena adottato (e pubblicato sul sito CCBE) si aggiunge alla Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e codice deontologico degli avvocati europei (2010-2013, il cui testo può essere consultato sul sito del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *